Segnaliamo che in riferimento al DPR 74/2013 permane un’erronea informazione agli utenti da parte di alcune associazioni di consumatori; come in questo caso: http://www.federconsumatori.it/ShowDoc.asp?nid=2013021816503
Il DPR 74/2013 non modifica affatto, come sostiene Federconsumatori, la cadenza relativa alla manutenzione delle caldaie che deve avvenire, per ragioni di sicurezza degli impianti, con la periodicità indicata nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante o secondo normative UNI e CEI per quel modello. E deve essere l’impiantista a notificare per iscritto al cliente la periodicità della manutenzione. Con le caldaie non si scherza, perché se non vengono manutenute possono esplodere.
La periodicità quadriennale (per caldaie 10-100 kw a gas metano o GPL) dei controlli cui fa riferimento Federconsumatori, è quella relativa all’efficienza energetica della caldaia (“controllo fumi”). Quanto detto si evince dalla tabella allegata al decreto, che parla di periodicità relativa all’efficienza energetica e NON alla sicurezza dell’impianto riferita a persone e cose.
Di seguito l’articolo 7, comma 1,2,3 della legge 74/2013, sulla periodicità della manutenzione ordinaria degli impianti di climatizzazione invernale [sottolineature nostre].
Art 7
1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili
dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi della normativa vigente.
2. Qualora l’impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano piu’ disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità
contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.
3. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell’impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili ne’ reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
Per essere ancora più precisi, la legge impone che ad ogni manutenzione ordinaria e intervento di controllo il manutentore esegua il controllo di efficienza energetica. La periodicità quadriennale, come da Tabella A (nell’immagine), si riferisce alla cadenza con cui il manutentore è tenuto a dare comunicazione agli organi competenti (con atto sostitutivo dell’ispezione) la relazione di efficienza energetica. Lo afferma chiaramente l’art 8 dello stesso DPR [sottolineature nostre].
Art. 8
In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore 8 di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:
a) il sottosistema di generazione come definito nell’Allegato A del decreto legislativo;
b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti.
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, come individuati all’Allegato A del presente decreto.
3. I controlli di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2 devono essere inoltre realizzati:
a) all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;
b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.
4. Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini previsti a far data dalla effettuazione dei controlli di cui al comma 3.
5. Al termine delle operazioni di controllo, l’operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, come indicato nell’Allegato A del presente decreto. Una copia del Rapporto e’ rilasciata al responsabile dell’impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 5 dell’articolo 7; una copia e’ trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all’indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, con la cadenza indicata all’Allegato A del presente decreto.
Al fine di garantire il costante aggiornamento del catasto, la trasmissione alle Regioni o Province autonome deve essere eseguita prioritariamente con strumenti informatici.
Restano ferme le sanzioni di cui all’articolo 11 in caso di non ottemperanza da parte dell’operatore che effettua il controllo.