Nuove norme per i condizionatori, ditte e installatori di condizionatori a partire da luglio 2019
Il fornitore al momento della vendita del condizionatori/e al tecnico installatore o alla ditta certificata dovrà registrare la vendita sul portale della CCIIAA.
L’installatore, munito di patentino frigorista, una volta eseguita e completata l’installazione del condizionatori/e dovrà riprende la pratica aperta dal venditore per poi chiuderla con i propri dati.
Ovviamente chi non è patentato e certificato non riuscirà a chiuderla.
Perché questa norma? Il nuovo Governo, con a capo il Movimento 5 Stelle e la Lega, tiene traccia di tutto e tutti cercando di lottare, giustamente, le persone che non rispettano gli obblighi di legge e vivono di irregolarità.
Una news ufficiale, consultabile su https://www.fgas.it/News#1747-nuovi-regolamenti-comunitari-sulla-certificazione-fgas invita gli iscritti al registro Fgas a chiarire la loro posizione.
In pratica, le imprese, dovranno ottenere la certificazione.
Più rispetto quindi per gli obblighi di legge.
Regolamento europeo F-Gas n° 517/2014: cosa cambia
Con il nuovo regolamento europeo F-Gas vengono favoriti quindi gli installatori dotati di patentino del frigorista che fino ad oggi si sono dimostrati in regola con la legge. Cosa cambia quindi in parole povere? Facciamo un esempio pratico: il tradizionale split con unità esterna verrà venduto a privati e/o utilizzatori finali (come negozi, ristoranti, bar ecc.) solo se questi dimostrano che l’installazione sarà effettuata da un’impresa o da un installatore qualificato in possesso di patentino e certificazione aziendale.
Sanzioni e multe fino a 100mila euro: vietato il fai da te
Le regole sono chiare, tolleranza zero per chi non rispetta la legge. Multe salate, da 7mila a 100mila euro, per obblighi disattesi dai rivenditori o esercizi commerciali. Vietato vendere al singolo privato un condizionatori/e se quest’ultimo non presenta un documento che indica l’installatore autorizzato.
Aperto il portale per l’iscrizione al Registro dei venditori di FGAS e apparecchiature
Dal 10 giugno sul portale Banca Dati FGAS è stata resa disponibile la scrivania venditori, raggiungibile sempre dall’indirizzo https://bancadati.fgas.it: da questa scrivania i venditori si iscrivono al Registro secondo quanto previsto dall’art. 16 c.9 del DPR 146/2018.
Il 24 giugno verrà resa disponibile l’area per la comunicazione vendite. A supporto dell’iscrizione è disponibile un manuale operativo: successivamente, in tempi rapidi , saranno disponibili i manuali per la comunicazione delle vendite.
Questo consentirà ai venditori, precedentemente iscritti, di sperimentare le modalità per la trasmissione dei dati.
La trasmissione vera e propria, ovviamente, non potrà essere effettuata sino al 25 luglio.
Nell’area riservata i venditori troveranno anche
• Il formato standard del file .xls per la trasmissione dei dati di vendita
• Il formato standard xsd per la trasmissione dei dati di vendita, ma anche per il precaricamento in Banca Dati del catalogo delle apparecchiature e dei gas: questo consentirà ai venditori di precaricare nel sistema i dati relativi a clienti, e apparecchiature e FGAS venduti.
Obblighi per le imprese e le persone certificate
II D.P.R. 146/2018 istituisce la Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati, e, all’articolo 16, stabilisce che, a decorrere da 8 mesi dall’entrata in vigore del Decreto, ovvero dal 25 settembre 2019, le imprese certificate (o le persone nel caso di imprese non soggette ad obbligo di certificazione) che svolgono l’attività di installazione, manutenzione, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento, devono comunicare i dati relativi agli interventi di installazione, riparazione, manutenzione, controllo delle perdite e smantellamento svolti su apparecchiature contenenti gas fluorurati.
Devono essere comunicati gli interventi svolti sulle seguenti apparecchiature, a prescindeee dalla quantità di FGAS in essa contenute
- apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria;
- pompe di calore fisse;
- apparecchiature fisse di protezione antincendio;
- celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
- commutatori elettrici
La comunicazione va effettuata, via telematica, alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio via telematica, entro 30 giorni:
A. dall’installazione delle apparecchiature;B. Dal primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate;C. Dallo smantellamento delle apparecchiature.
Non è prevista alcuna iscrizione, in quanto le imprese che opereranno sulla Banca Dati sono già iscritte al Registro ed in possesso di certificato.
Per la gestione e la tenuta della Banca dati, le imprese certificate, o nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate, versano annualmente, entro il mese di novembre, alle Camere di commercio competenti, secondo le procedure e le modalità stabilite dalle stesse, un diritto di segreteria annuale (non legato al numero di comunicazioni) pari a 21,00 €.
I dati che dovranno essere comunicati, via telematica con inserimento diretto nel sistema o compilazione massiva con file in formato Excel o XML, sono:
- data di installazione (secondo la definizione di installazione) o data dell’intervento;
- fattura e scontrino di vendita (se disponibile);
- luogo di installazione/smantellamento;
- anagrafica dell’operatore;
- tipologia di apparecchiatura;
- quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti;
- nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
- dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’intervento;
- quantità e tipologia di gas a effetto serra recuperata durante l’intervento sull’apparecchiatura.
A partire dal 25 settembre 2019, l’obbligo di tenuta dei registri dell’apparecchiatura, previsto dal Regolamento 517/2014 sarà quindi rispettato mediante la comunicazione alla Banca dati: gli operatori (ovvero i proprietari , o comunque coloro che esercitano un controllo effettivo sulle apparecchiature) potranno scaricare da un’apposita area riservata i dati relativi agli interventi svolti sulle proprie apparecchiature.
La Banca Dati sarà raggiungibile dal sito https://bancadati.fgas.it.
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